STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE ECOLOGICA SCIENTIFICA
“MAREAMICO”
Articolo 1 – Costituzione
1.E’ costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e alle vigenti norme di legge in
materia, l’Associazione culturale, ecologica, scientifica denominata “Mareamico”.
2. L’Associazione ha sede legale in Roma (RM), Corso Francia n. 214. Con delibera del Consiglio Direttivo
possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa
principale senza necessità di modifica statutaria.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Finalità
1. L’Associazione è apolitica, apartitica e laica e persegue esclusivamente finalità ricreative e culturali e di
utilità sociale nei settori di attività di cui all’art. 3,nel rispetto dei diritti fondamentali, del principio di pari
opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona, e nel rispetto dei beni comuni con
particolare riferimento all’ambiente, alla natura e al paesaggio.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro. Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale. Impiega gli utili e gli avanzi di gestione per realizzare le attività
istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
3. Tutti gli incarichi svolti dagli associati si intendono a titolo gratuito.
Articolo 3- Attività
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 2 e per sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che
concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, anche in collaborazione con soggetti
pubblici e privati e con realtà operative ed economiche del settore ambientale, attività ricreative e
culturali nonché di ricerca, con lo scopo di fornire una corretta e aggiornata informazione delle
problematiche ambientali e socio-economiche nel settore marino-costiero, attivando iniziative che
permettono alle varie categorie interessante di conoscere e dibattere i molteplici problemi in tutti i suoi
aspetti (ecologici, culturali, e socio-economici), comprese quelle discipline ed attività di carattere
educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come
pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività propedeutiche e/o
collegate, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
2. L’Associazione in particolare:
-sostiene e promuove lo studio, la ricerca e la divulgazione scientifica sull’ambiente e sugli ecosistemi
marino-costieri;
– promuove gli scambi culturali, anche a livello internazionale, attraverso conferenze, dibattiti, convegni
nazionali ed internazionali, pubblicazioni, ricerche, partecipazioni a gare ed organizzazione eventi per
tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri d’idee volte
alla pace e alla convivenza;
-contribuisce allo sviluppo di una cultura improntata sulla conoscenza, il rispetto e la tutela
dell’ambiente e degli ecosistemi, in particolare marino-costieri;
– organizza e promuove scambi e collaborazioni culturali internazionali;
– organizza eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni,
concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
-avanza proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
-organizza attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche
inerenti alle attività istituzionali promosse;
– organizza e promuove periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità
dell’Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali e-book, podcast,
mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell’intento di realizzare opere e strumenti
di divulgazione per tenere sempre informati, gli associati e non, della propria attività;
– partecipa alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di
particolari progetti;
-promuove, diffonde e pratica ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i
contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
-organizza e promuove convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo
educativo, ricreativo e del tempo libero;
-può gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che
mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire
sedi secondarie in Italia o all’estero, nonché compiere ogni operazione di carattere mobiliare,
immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
– può porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia
di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate,
rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
3. L’Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività. A tal fine, può
richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti
pubblici; affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli
dell’Associazione.
4. L’Associazione può avvalersi di collaboratori esterni o persone specializzate a seconda delle necessità
delle attività dell’Associazione.
5. Le attività istituzionali dell’Associazione possono essere svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici
sia privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
6. L’Associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al
precedente articolo, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati
nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di
natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o
comunque attinenti ai medesimi.
7. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al
raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti
aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
8. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
9. Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna
al raggiungimento degli scopi che precedono.
Art. 4 – Democraticità
1. L’Associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.
Articolo 5 – Associati
1. Il numero dei Soci è illimitato.
2. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini senza distinzione di sesso, etnia, idee e religione; tutti i
Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee
Sociali.
3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità
che vi siano soci minori d’età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la
patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.
5. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale
nei termini fissati dall’Assemblea.
7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori:
b. volontari;
c. onorari.
8. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
9. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro
raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.
10. Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono
nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 -Ammissione
1. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio
Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni degli Organi Sociali.
2. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione,
dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessera Sociale il
richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi
Soci temporanei. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
3. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via
definitiva l’Assemblea Ordinaria.
4. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un
unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.
5. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
6. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 7 – Diritti ed obblighi degli associati
1. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare
alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio
Direttivo.
2. I Soci sono tenuti:
– al pagamento della Tessera Sociale, tranne i soci onorari;
– al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali deliberati dall’Assemblea, tranne i soci
onorari;
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi
Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi
associativi straordinari.
Articolo 8– Perdita della qualità di associato
1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni volontarie, ovvero se sono espulsi o radiati
nei seguenti casi:
– quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
– quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali, senza giustificato motivo,
per due anni consecutivi;
– quando viene deliberata la radiazione dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
Direttivo, pronunciata avverso il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o
destabilizzazione della vita associativa;
– quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea
Ordinaria.
3. L’Associato radiato non può essere più riammesso, ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali
potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione
in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
Articolo 9 – Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi
associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
-da eventuali fondi di riserva.
2. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.
3. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Articolo 10 – Rendiconto economico
1. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve
essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
2. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e
veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
3. L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi
fra gli associati, anche in forme indirette.
4. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi
istituzionali e/o per l’acquisto, il rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari
all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
Articolo11 – Organi Sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatta salva la possibilità di riconoscere il rimborso per le spese
sostenute.
3. Le sedute degli organi collegiali sono convocate per posta raccomandata o per posta elettronica con
ricevuta. Possono svolgersi anche in videoconferenza, purché sia possibile verificare l’identità di chi
partecipa, di chi interviene e di chi esercita il diritto di voto.
Articolo 12-Assemblea
1. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
2. L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati per la delibera di quanto sotto esposto:
– approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– elezione del Consiglio Direttivo;
– nomina delle cariche sociali;
– elezione della commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci
candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
– deliberazione in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti;
– approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
– approvazione degli stanziamenti per iniziative previste dal presente Statuto;
– deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Articolo 13 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni volta che il Presidente lo ritengano opportuno, ovvero
quando venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà degli associati. L’Assemblea
ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno,
per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la
programmazione delle attività future.
2. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne
faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno la metà degli associati.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata. La convocazione
deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione e indicare il
luogo dello svolgimento o la piattaforma telematica per il collegamento.
4. Quando la convocazione è richiesta dagli associati o dal Consiglio Direttivo, il Presidente deve
provvedere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve svolgersi entro i
successivi venti giorni.
5. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a
maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti. Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono
la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le
delibere di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di tre associati.
Articolo 14 – Votazioni
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto. Alla votazione possono
partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
2. L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato
dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Articolo 15- Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento
della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il
Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività
svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate solo le spese
inerenti all’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi
componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie
competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere
retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a
fronte dell’attività svolta quale consigliere.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni
qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta il Presidente o la metà più uno dei consiglieri.
Articolo 16- Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– redigere i programmi di attività sociale, previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea dei Soci;
– redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
– fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all’anno e convocare
l’Assemblea Straordinaria dei Soci, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
– decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
– adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
– deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
– favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di
lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con
voto consultivo.
Articolo 17 – Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e
la firma sociale.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che
dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.
4. Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio
Direttivo.
5. Il Presidente può delegare aduno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o
permanente.
6. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene
sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Articolo 18 – Comitato Scientifico
1. L’Associazione, per il raggiungimento delle finalità di tipo scientifico e culturale, si avvale di un
Comitato Scientifico formato da studiosi ed esperti, docenti e ricercatori di problemi ambientalinel
settore marino-costiero, italiani e stranieri.
2. I Membri del Comitato Scientifico eleggono al loro interno un Presidente e gli organi necessari al
funzionamento del Comitato stesso. Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dell’Associazione.
3. I Membri del Comitato Scientifico, il cui numero non può essere superiore ad un terzo degli associati,
sono soci onorari dell’Associazione, in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti
idonei al loro perseguimento.
Articolo 19 – Scioglimento dell’Associazione
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in
seduta straordinaria.
2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibera in merito alla destinazione
dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, in conformità a quanto
previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in
materia.
Articolo 20- Diposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di
legge e in particolare al Codice Civile, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e alle leggi
speciali sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma (RM) il 16 aprile 2021
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